Questo vino passito rosso dolce deve essere prodotto a partire da sole uve moscato di Scanzo ottenute da vigneti allevati esclusivamente nelle zone vocate del comune di Scanzorosciate (BG); sono, pertanto, escluse tutte le porzioni pianeggianti del territorio comunale. Le tecniche di allevamento ammesse sono quelle tradizionalmente presenti nell’area, ovvero spalliera, pergola unilaterale e casarsa. Le operazioni di appassimento, vinificazione, invecchiamento obbligatorio e imbottigliamento devono essere effettuate nel Comune di Scanzorosciate.
Le uve, poste su graticci o in cassette, devono essere appassite in appositi locali per un periodo non inferiore ai 21 giorni e, in ogni caso, fino al raggiungimento del tenore zuccherino minimo richiesto, pari a 280g/l; la resa delle uve in vino non può superare il 30%.
Il Moscato di Scanzo DOCG deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento minimo di due anni. Al momento della sua messa in commercio, tale vino dovrà avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo pari al 17% in volume, di cui almeno il 14% svolto con contenuto di zuccheri residui compreso fra i 50 e i 100g/l. L’intero processo di produzione e affinamento è svolto in acciaio. Per ulteriori dettagli rimando alla lettura del Disciplinare, disponibile anche sul sito del Consorzio.
È interessante ricordare, infine, che il Consorzio di Tutela è nato, nel dicembre del 1993, dalla trasformazione dell’Associazione Produttori Moscato di Scanzo, fondata nel dicembre 1982.